Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo III
Art. 649
888 / 987Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
In vigore dal 11 feb 2017
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1° del coniuge non legalmente separato;
1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-649