Art. 647 · Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TREDICESIMOCapo II

Art. 647

Abrogato876 / 987

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

In vigore dal 6 feb 2016
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-647