Art. 642 · Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TREDICESIMOCapo II

Art. 642

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Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

In vigore dal 25 mar 2012
Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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Pro

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