Art. 638 · Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TREDICESIMOCapo I

Art. 638

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Uccisione o danneggiamento di animali altrui

In vigore dal 1 lug 2025
(Uccisione o danneggiamento di animali altrui).. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-638