Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo I
Art. 638
855 / 987Uccisione o danneggiamento di animali altrui
In vigore dal 1 lug 2025
(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)..
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-638