Art. 635 bis · Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TREDICESIMOCapo I

Art. 635 bis

858 / 987

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

In vigore dal 17 lug 2024
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-635-bis