Art. 634 bis · Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TREDICESIMOCapo I

Art. 634 bis

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Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

In vigore dal 12 apr 2025
Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
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