Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo I
Art. 625 bis
860 / 987Circostanze attenuanti
In vigore dal 4 mag 2001
Nei casi previsti dagli la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-625-bis