Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo I
Art. 624 bis
859 / 987Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
In vigore dal 25 feb 2026
(Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari ).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell' ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli , concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all', non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre - 27 novembre 2025, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-624-bis