Art. 620 · Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 5a

Art. 620

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Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

In vigore dal 9 mag 2018
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-620