Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 62 bis
80 / 987Circostanze attenuanti generiche
In vigore dal 16 giu 2011
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell', può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto .
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all', primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall', quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall', comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
- La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-62-bis