Art. 603 bis.2 · Confisca obbligatoria
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 603 bis.2

790 / 987

Confisca obbligatoria

In vigore dal 4 nov 2016
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' del codice di procedura penale per i delitti previsti dall', è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.
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