Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 1a
Art. 603 bis.1
789 / 987Circostanza attenuante
In vigore dal 4 nov 2016
Per i delitti previsti dall', la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell'.1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-603-bis-1