Art. 602 · Acquisto e alienazione di schiavi
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 602

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Acquisto e alienazione di schiavi

In vigore dal 13 ott 2011
Chiunque, fuori dei casi indicati nell', acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all' è punito con la reclusione da otto a venti anni. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

Note all'articolo

  • La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
  • Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-602