Art. 600 septies.2 · Pene accessorie
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 600 septies.2

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Pene accessorie

In vigore dal 7 feb 2014
Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all' del presente codice conseguono: 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell', primo comma, quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all' del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

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Pro

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