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Art. 6
6 / 987Reati commessi nel territorio dello Stato
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-6