Art. 592 · Abbandono di un neonato per causa di onore
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo I

Art. 592

Abrogato744 / 987

Abbandono di un neonato per causa di onore

In vigore dal 25 ago 1981
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-592