Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 590 ter
752 / 987Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche
In vigore dal 25 ott 2023
(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche ).
Nel caso di cui all', se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-590-ter