Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 590 quater
753 / 987Computo delle circostanze
In vigore dal 25 mar 2016
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli , secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli , non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-590-quater