Art. 584 · Omicidio preterintenzionale
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo I

Art. 584

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Omicidio preterintenzionale

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli , cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-584