Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 581
733 / 987Percosse
In vigore dal 24 set 2020
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall', numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-581