Art. 579 · Omicidio del consenziente
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo I

Art. 579

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Omicidio del consenziente

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1° contro una persona minore degli anni diciotto; 2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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