Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo IV
Art. 572 bis
724 / 987Confisca
In vigore dal 17 dic 2025
(Confisca)..
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall' è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-572-bis