Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo IV
Art. 570 ter
723 / 987Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori
In vigore dal 15 nov 2023
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell', comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell', comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-570-ter