Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo III
Art. 566
711 / 987Supposizione o soppressione di stato
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-566