Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo II
Art. 565
710 / 987Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-565