Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo I
Art. 562
706 / 987Pena accessoria e sanzione civile
In vigore dal 11 dic 1969
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli importa la perdita dell'autorità maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 562, primo comma del Codice penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell'art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-562