Art. 544 bis · Uccisione di animali
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo IX-BIS

Art. 544 bis

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Uccisione di animali

In vigore dal 1 lug 2025
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-544-bis