Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo NONO›Capo II
Art. 537
681 / 987Tratta di donne e di minori commessa all'estero
In vigore dal 1 lug 1931
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-537