Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo NONO›Capo II
Art. 529
673 / 987Atti e oggetti osceni: nozione
In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-529