Art. 518 undevicies · Fatto commesso all'estero
Codice PenaleLibro SECONDO

Art. 518 undevicies

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Fatto commesso all'estero

In vigore dal 23 mar 2022
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-518-undevicies