Codice Penale›Libro SECONDO
Art. 518 quinquiesdecies
290 / 987Casi di non punibilità
In vigore dal 23 mar 2022
Le disposizioni dell'decies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-518-quinquiesdecies