Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo OTTAVO›Capo II
Art. 513
652 / 987Turbata libertà dell'industria o del commercio
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-513