Art. 512 bis · Trasferimento fraudolento di valori
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 512 bis

651 / 987

Trasferimento fraudolento di valori

In vigore dal 2 mar 2024
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli , è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-512-bis