Art. 505 · Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 505

642 / 987

Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

In vigore dal 1 lug 1931
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall' soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
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