Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo OTTAVO›Capo I
Art. 505
642 / 987Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
In vigore dal 1 lug 1931
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall' soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-505