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Art. 500
637 / 987Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-500