Art. 50 · Consenso dell'avente diritto
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 50

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Consenso dell'avente diritto

In vigore dal 1 lug 1931
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-50