Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo OTTAVO›Capo I
Art. 499
636 / 987Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-499