Art. 499 · Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 499

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Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.
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