Art. 498 · Usurpazione di titoli o di onori
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo IV

Art. 498

631 / 987

Usurpazione di titoli o di onori

In vigore dal 28 feb 2006
Chiunque, fuori dei casi previsti dall', abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall' e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-498