Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo IV
Art. 497
630 / 987Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-497