Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo IV
Art. 495 ter
635 / 987Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali
In vigore dal 26 lug 2008
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-495-ter