Art. 480 · Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 480

609 / 987

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

In vigore dal 25 dic 1980
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Note all'articolo

  • Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-480