Art. 479 · Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 479

608 / 987

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

In vigore dal 25 dic 1980
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'.

Note all'articolo

  • Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-479