Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo I
Art. 463
588 / 987Casi di non punibilità
In vigore dal 1 lug 1931
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-463