Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo I
Art. 462
587 / 987Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-462