Art. 449 · Delitti colposi di danno
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SESTOCapo III

Art. 449

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Delitti colposi di danno

In vigore dal 1 dic 2000
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell', cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Note all'articolo

  • La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-449