Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 446
571 / 987Confisca obbligatoria
In vigore dal 11 lug 1990
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli , se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell' è obbligatoria.
Note all'articolo
- La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo. Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell'art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-446