Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 445
570 / 987Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-445