Art. 445 · Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SESTOCapo II

Art. 445

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Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
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