Art. 444 · Commercio di sostanze alimentari nocive
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SESTOCapo II

Art. 444

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Commercio di sostanze alimentari nocive

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
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