Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 444
569 / 987Commercio di sostanze alimentari nocive
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-444