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Art. 433 bis
559 / 987Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
In vigore dal 28 mag 2015
Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-433-bis