Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUINTO
Art. 420
534 / 987Attentato a impianti di pubblica utilità
In vigore dal 5 apr 2008
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48.
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-420