Art. 420 · Attentato a impianti di pubblica utilità
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUINTO

Art. 420

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Attentato a impianti di pubblica utilità

In vigore dal 5 apr 2008
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-420